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giovedì, 28 Marzo 2024

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Marsala, approvazione Piano Paesaggistico: la nota di alcuni Consiglieri comunali

Richiesta di parere per la procedibilità del Ricorso Amministrativo relativo all’Approvazione del Piano Paesaggistico, Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani

Al Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Sturiano

Premesso che:

1) Il Piano Paesaggistico è stato adottato con D.A. n°6683 del 29.12.2016 ; lo stesso è stato pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 14/02/2017;

2) La Regione Sicilia NON ha emanato norme per disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica;

3) Tale Piano Paesaggistico NON risponde alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n°42/2004 e ss.mm.ii.:

I. Non risulta alcuna cooperazione tra amministrazioni così per come stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 133 che recitano: Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile;

II. L’adozione del piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani risulta in totale contrasto con l’art. 135 che recita Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”, infatti la pianificazione paesaggistica deve essere redatta per l’intero territorio regionale e non per porzioni di esso, così come il Piano Paesaggistico Territoriale della regione Puglia approvato con D.G.R. n.° 176 del 16.02.2015 e come il Piano di indirizzo Territoriale e Paesaggistico approvato con D.C.R. n.° 37 del 27.03.2015

III. Non è stata istituita alcuna commissione provinciale ai sensi dell’art. 137 con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136

IV. Il piano NON è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis, così per come stabilito dall’art. 143

V. Così per come si evince dal verbale della seduta del 29.06.2016 del Grippo Istruttorio “Area Nord-Occidentale”, dove sono intervenuti esclusivamente il Gruppo istruttorio, la Soprintendenza BB.CC. di Trapani, il Dipartimento Regionale BB.CC., i Comuni e la Provincia interessati, NON è stata assicurata adeguata pubblicità e partecipazione così per come dettato dall’art. 144 che assicura, tra l’altro, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità

VI. Tale piano NON prevede alcuna misura di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico già redatti/redigenti così per come promosso dal comma 2 dell’art. 145

VII. NON è stato rispettato il comma 2 dell’art. 156 che detta: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi

VIII. Il finanziamento del piano paesaggistico Ambito 2-3 Trapani tramite P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C si pone in assoluto contrasto con il comma 3 dell’art. 183 che detta: La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da’ luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si paventa un danno erariale di cui mettere a conoscenza la Corte dei Conti?

4) Il Piano Paesaggistico di cui al D.A. 6683 del 29.12.2016, NON risponde alle disposizioni delle Linee Guida del Piano territoriale Paesistico Regionale approvato con D.A. n.° 6080 del 21.05.1999, linee guida antecedenti al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto:

I. Esclude dall’Ambito 2 i territori di Menfi, ed esclude dall’Ambito 3 i territori di Balestrate, Borgetto, Calatafimi, Camporeale, Corleone, Monreale, Montevago, Partinico, Roccamena, Sambuca di Sicilia, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita di Belice, Trappeto

II. Prescrive tre livelli di tutela che impongono previsioni vincolanti come il divieto di varianti in zona agricola, in edificabilità. Tali livelli di tutela non sono presenti:
i. Nel Piano territoriale paesaggistico dell’isola di Pantelleria approvato con D.A. n. 8102 del 12/12/1997 (GURS n. 8 del 14/2/1998)
ii. Nel Piano territoriale paesaggistico dell’isola di Ustica approvato con D.A. n. 6293 del 28/05/1997 (GURS n. 30 del 21/06/1997)
iii. Nel Piano territoriale paesaggistico dell’arcipelago delle Eolie approvato con D.A. n. 5180 del 23/01/2001 (GURS n. 11 del 16/03/2001)
iv. Nel Piano territoriale paesaggistico dell’Ambito 1 – Area dei rilievi del trapanese approvato con D.A. n. 2286 del 20/09/2010 (GURS n. 46 del 22/10/2010)
v. Nel Piano paesaggistico della Provincia di Siracusa degli Ambiti 14 e 17 adottato con D.A. n. 98 del 01/02/2012 (GURS n. 15 del 13/04/2012 e n. 18 del 04/05/2012)
vi. Nel Piano territoriale paesaggistico dell’Arcipelago delle Egadi approvato con D.A. n. 99 del 23/01/2013 (GURS n. 11 del 01/03/2013)
vii. Nel Piano paesaggistico dell’Arcipelago delle Pelagie adottato con D.A. n. 18 del 27/11/2013 (GURS n. 43 del 24/10/2014)
viii. Nel Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento comprendente gli Ambiti 2, 3,5,6,10,11,15 adottato con D.A. n. 7 del 29/07/2013 (GURS n. 43 del 24/10/2014).

Pertanto si manifesta un evidente disparità di trattamento con fortissime ripercussioni sul diritto di proprietà.

5) Nei Comune di Marsala e Petrosino, vige il Piano Comprensoriale n°1 , adottato nel 1974 ed approvato nel 1976 e fino ad oggi non è stato approvato il nuovo PRG;

Considerato che la Legge Galasso recita:
Art. 1.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151, del 26-6-1986 (G.U. 2-7-1986 n. 31-bis) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

“All’art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

a. I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c. I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d. Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e. I ghiacciai e i circhi glaciali;
f. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i. Le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448
j. Vulcani;
k. Le zone di interesse archeologico;

Inoltre, recita:

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22-10-1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell’art. 1 della legge 29-6-1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al Regio decreto 29-7-1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali”.

Tutto ciò premesso e considerato, Il Piano Paesaggistico adottato nei suddetti ambiti, prevede dei vincoli (TUTELA 1-TUTELA 2 e TUTELA 3) anche per le zone “A” e “B” riportate nel Piano Comprensoriale attualmente vigente nei Comune di Marsala e Petrosino.

Alla luce di quanto sopra detto, appaiono inapplicabili i vincoli sulle predette zone (A e B) , e pertanto si chiede un parere legale sulla legittimità del P.P. , redatto in evidente difformità alle suddette norme.

Si chiede specificatamente, se un ricorso amministrativo, presentato dall’Amministrazione Comunale, basato su tali presupposti, possa essere accolto favorevolmente dal TAR per una sospensione del Piano Paesaggistico.

Inoltre, si chiede di comunicare il termine utile di scadenza per la presentazione del ricorso amministrativo e di voler segnalare , cosa comporta l’accoglimento dello stesso ricorso.

Altre considerazioni: la scelta, difforme da quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii, di redigere diversi piani paesaggistici regionali ed in diverse fasi temporali, che vanno dal 1999 ad oggi, sottolineando anche che molte aree regionali non sono ancora interessate da tale pianificazione, ha dato adito a mancanza di unitarietà di contenuti e di metodo, dando vita a piani poco omogenei tra loro anche nelle scale di rappresentazione, comportando una evidente disparità di trattamento.

I livelli di tutela presenti nell’Ambito 2-3 provincia di Trapani, non solo non sono presenti nelle suddette Linee Guida del 1999, ma non sono nemmeno regolate né da normativa Statale né tantomeno da apposita Legge regionale; la loro attività così vincolante sul diritto di proprietà si pone in contrasto con il dettato Costituzionale dell’art. 42 e con l’art. 117. Inoltre tali livelli che prevedono delle prescrizioni urbanistiche non sono stati concertati con l’Assessorato al Territorio e Ambiente.

Inoltre la presenza di tali livelli di tutela in alcuni ed in non tutti i piani paesaggistici finora adottato/approvati con Decreti Assessoriali creano una evidente disparità di trattamento non solo tra tutti i cittadini Siciliani ma anche tra cittadini Siciliani e del resto della Nazione.

Il piano paesaggistico Ambito 2 e 3 della provincia di Trapani non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale strategica a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del Decreto Presidenziale n.° 23 dell’8 luglio 2014 (GURS n. 39 del 19 settembre 2014).

Aldo Rodriquez
Vincenzo Sturiano
Arturo Galfano
Eleonora Milazzo
Antonio Vinci
Daniele Nuccio

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