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Ingargiola (Cifa Trapani): “Pluralità sindacale: una contrattazione più equa e di qualità”

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“Siamo sostenitori del pluralismo sindacale e promotori di una contrattazione collettiva di qualità ma, soprattutto, di una bilateralità forte e capace di dare risposte concrete ad imprese e lavoratori. Pertanto la CIFA, ed in primis il suo Presidente nazionale Andrea Cafà, ha accolto positivamente il pronunciamento della Cassazione con cui si pone fine a una lunga querelle interpretativa sul significato e sul valore del ‘comparativamente più rappresentativo’; tale pronunciamento costituisce un forte argine contro il dumping salariale”.

Così in merito alla sentenza 4951/ 2019 della Corte di Cassazione è intervenuto il dott. Gaspare Ingargiola, Responsabile CIFA per la Provincia di Trapani, nonché delegato nazionale CIFA per i rapporti con la Tunisia. “La sentenza –ha spiegato Ingargiola- evita pertanto l’applicazione di un unico Ccnl per settore e l’esclusività solo ad alcune sigle sindacali, cosa che se fosse avvenuta avrebbe avuto due gravi conseguenze: promuovere una logica ad excludendum e limitare la libera contrattazione tra le parti. La Cassazione –ha sottolineato il responsabile provinciale della CIFA- ha interpretato puntualmente lo spirito della legge individuando nei cosiddetti contratti leader un riferimento utile ai fini dell’individuazione della retribuzione da applicare in presenza di una pluralità di contratti collettivi nello stesso settore, lasciando, al tempo stesso, integro il principio della pluralità sindacale sancita dalla Costituzione”.

“Voglio infine ribadire –ha concluso Gaspare Ingargiola- che la nostra Confederazione, presente su tutto il territorio italiano e forte soprattutto nei settori del terziario, del turismo, dell’alimentare e dell’agricoltura, è fermamente convinta che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti –così come previsto dalla Circolare n.7 del 6/05/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro- possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo”.

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